BSVA – Studio Legale Associato
I trasferimenti per atto gratuito di quote di società di capitali che integrano il controllo, da mantenere per almeno cinque anni, sono esenti da imposta di donazione anche se le quote sono detenute in comproprietà tra i donatari.
È quanto emerge dalla risposta all’istanza di interpello n. 257 dell’Agenzia delle entrate, con cui sono stati forniti importanti chiarimenti in merito alle condizioni per l’applicazione dell’esenzione da imposta di donazione nelle ipotesi contemplate dall’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990.
Come noto, secondo tale disposizione, “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”.
La norma riportata, il cui obiettivo è quello di agevolare i passaggi generazionali di aziende e di quote societarie, consente di ottenere l’esenzione dall’imposta di donazione in presenza delle condizioni indicate, con l’evidente vantaggio di “risparmiare” anche la franchigia prevista per i trasferimenti gratuiti a favore del coniuge e dei figli (pari a 1 milione di euro).
Nell’istanza presentata all’Agenzia delle entrate i due genitori intendono donare le proprie quote di partecipazione detenute in una società di capitali (almeno così si intuisce) ai due figli, i quali, a seguito della donazione, otterranno il controllo della società tenendo conto che le quote saranno detenute in comproprietà dagli stessi.
L’Agenzia delle entrate ricorda preliminarmente che, affinché possa applicarsi l’esenzione dall’imposta, è necessario che il controllo della società (ottenuto a seguito della donazione) sia mantenuto per almeno cinque anni, richiedendo in tal senso che gli aventi causa rilascino un impegno nell’atto di donazione.
In caso di mancato rispetto dell’impegno, è previsto il recupero dall’imposta dovuta (salva l’applicazione della franchigia ove prevista) e le relative sanzioni.
Nei documenti di prassi, ed in particolare nella circolare AdE 11/E/2007, l’Agenzia ha precisato che “nel caso in cui la partecipazione di controllo, posseduta dal dante causa, sia frazionata tra più discendenti, l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del discendente; nel caso in cui il trasferimento della partecipazione di controllo avvenga a favore di più discendenti in comproprietà, ai sensi dell’articolo 2347 cod. civ., il beneficio viene sempre riconosciuto”.
Nella risposta dell’Agenzia si precisa che il beneficio dell’esenzione previsto dall’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, è accordato non solo quando il trasferimento ha ad oggetto una partecipazione che di per sé è già di controllo, ma anche quando la partecipazione trasferita, sommata a quella già detenuta dall’avente causa, consente di acquisire il controllo di diritto della società.
Inoltre, poiché la norma intende agevolare i passaggi generazionali delle aziende o delle società, nel caso di specie il trasferimento delle quote (sia in piena proprietà, sia in usufrutto) consente ai donatari di ottenere in comproprietà il controllo della società, ragion per cui è rispettato l’obiettivo della disposizione agevolativa.
Resta ferma la necessità, come già detto, che il controllo venga detenuto per almeno cinque anni, con conseguente necessità di evitare per tale periodo lo scioglimento della comunione tra i donatari.
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