BSVA – Studio Legale Associato

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2 Aprile 2025
Press

Monica Fasano torna a parlare delle dimissioni per fatti concludenti alla luce dei chiarimenti recentemente offerti dal Ministero del lavoro con circolare del 27 marzo 2025.

Il 27 marzo scorso è stata pubblicata la circolare ministeriale n. 6, con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina delle dimissioni “per fatti concludenti” disciplinate dall’articolo 19 del Collegato lavoro.

Come già precisato dall’INL, viene ribadito che la sola assenza ingiustificata del lavoratore non ha alcun valore se il datore di lavoro non provvede all’invio della comunicazione all’ITL competente in ragione del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Le dimissioni di fatto decorrono dopo 15 giorni di calendario di assenza ed i contratti collettivi possono soltanto prevedere una durata superiore al suddetto termine legale, in ossequio al principio generale per cui l’autonomia contrattuale può derogare solo in melius le disposizioni di legge.

Sempre per quanto riguarda la contrattazione collettiva, non potranno trovare applicazione le norme che regolano i licenziamenti per assenza ingiustificata.  Gli accordi collettivi, pertanto, dovranno necessariamente prevedere una disciplina espressa della fattispecie delle dimissioni di fatto.

Nel caso in cui il datore di lavoro intenda considerare l’assenza ingiustificata del lavoratore quale dimissione per fatti concludenti, dovrà informare non solo l’ITL ma anche quest’ultimo, il quale potrebbe fornire prova contraria. Da quella data iniziano a decorrere i 5 giorni previsti dalla legge entro i quali effettuare la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, a seguito della quale il datore può trattenere, dalle competenze di fine rapporto da corrispondere al dipendente, l’indennità di mancato preavviso contrattualmente stabilita.

Il Ministero precisa, altresì, che il datore di lavoro, per tutto il periodo di assenza ingiustificata del lavoratore, non è tenuto al versamento della retribuzione e dei relativi contributi.

Da ultimo la circolare chiarisce come la procedura telematica di cessazione avviata dal datore di lavoro viene resa inefficace se il datore riceve successivamente la notifica da parte del sistema informatico del Ministero dell’avvenuta presentazione delle dimissioni (anche per giusta causa).

Il testo integrale della Circolare può essere letto al seguente link