BSVA – Studio Legale Associato
L’Avv. Fasano commenta il nuovo istituto delle dimissioni per fatti concludenti, introdotte dalla legge n. 203/2024, parte della Legge di Bilancio 2025.
La legge prevede che, dopo un’assenza ingiustificata protratta oltre i termini stabiliti dalla contrattazione collettiva o, in assenza di specifiche indicazioni, dopo 15 giorni, il datore di lavoro possa considerare il rapporto di lavoro risolto per dimissioni, previa comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
L’introduzione di questa procedura ha lo scopo di arginare il fenomeno del “distanziamento volontario” dal posto di lavoro da parte dei lavoratori, evitando ai datori di dover procedere con il licenziamento disciplinare, con conseguenze economiche per il lavoratore (come l’accesso alla NASpI).
In base alla nuova disciplina il datore potrà inviare una comunicazione all’Ispettorato, includendo dettagli sull’assenza e i contatti del lavoratore, e l’INL, nei 30 giorni successivi, potrà svolgere le opportune indagini circa la situazione segnalata.
Solo nel caso in cui la risoluzione del rapporto non risulta giustificata, il lavoratore potra chiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro.
L’Avv. Fasano, con il proprio articolo, affronta alcune problematiche di rilevo con particolare riferimento al CCNL Logistica e trasporti, insistendo sulla centralità della contrattazione collettiva e sulla necessità di chiarezza sulla definizione di assenza ingiustificata, stante l’assenza di una regolamentazione univoca nei contratti collettivi, auspicando un chiarimento legislativo.
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